Art. 2

In vigore dal 4 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio del ginnasio il comune di Ferentino verserà annualmente all'erario dello Stato un contributo di L. 14,370, ed uno di L. 11,474.40 per quelle relative al personale direttivo ed insegnante della scuola tecnica, garantendo un introito annuo per tasse scolastiche di L. 2307 per il ginnasio e di L. 3810 per la scuola tecnica. Il detto Comune provvederà inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico per entrambi i detti istituti ed al personale di servizio della scuola tecnica, nonché a quanto altro sia necessario per il loro buon andamento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;446#art-2

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