Art. 2
In vigore dal 4 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, il comune di Crema verserà all'erario un annuo contributo di L. 14,459 garantendo un introito annuo di L. 2218 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto per il buon andamento della scuola.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;444#art-2