Art. 2

In vigore dal 4 dic 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio il comune di Ariano di Puglia verserà all'erario un contributo annuo di L. 9677 garantendo un introito annuo di L. 7000 per tasse scolastiche. Esso provvederà inoltre ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto pel buon andamento di detta scuola.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;443#art-2

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