Art. 1
In vigore dal 30 nov 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il testo unico delle leggi sulle norme per la istituzione e la conversione in governative di scuole medie non obbligatorie approvato con il R. decreto 25 luglio 1907, n. 645;
Veduto il regolamento per l'applicazione di detto testo unico approvato con il R. decreto 15 settembre 1907, n. 652;
Veduta la legge 13 giugno 1907, n. 342;
Veduta l'istanza in data 7 giugno 1906 con cui il presidente del Consiglio d'amministrazione dell'ente morale «Scuola Domenico Berti» chiese la conversione in governativa della dipendente scuola normale femminile pareggiata;
Veduto che nel bilancio del Ministero della pubblica istruzione è stanziato un annuo sussidio di L. 12,000 a favore della scuola normale pareggiata «Domenico Berti» il quale à termini della legge 13 giugno 1907, n. 342, deve essere detratto dal contributo a carico dell'ente che chiede la conversione in governativa;
Vedute le deliberazioni 13 e 31 luglio 1907 debitamente approvate dall'autorità tutoria con cui il comune di Torino si è impegnato a garantire sul proprio bilancio un annuo introito di L. 17,890.80 per tasse scolastiche pagate dagli alunni di detta scuola;
Veduta la convenzione stipulata con il consenso del Ministero del tesoro dal Ministero della pubblica istruzione con l'ente morale scuola «Domenico Berti» e il comune di Torino per la conversione in governativa della prefata scuola;
Sentito il Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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La scuola normale femminile «Domenico Berti» di Torino è convertita, per tutti gli effetti di legge, in governativa dal 1° ottobre 1907, provvedendo lo Stato al pagamento del suo personale direttivo ed insegnante.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;439#art-1