Art. 2
In vigore dal 20 nov 1907
Per tutte le spese concernenti il personale direttivo, insegnante e di servizio, il comune di Montepulciano verserà all'erario un contributo annuo di L. 13,677, garantendo un annuo introito di L. 3000 per tasse scolastiche e provvederà ai locali, al materiale scolastico e scientifico ed a quanto altro sia richiesto per il buon andamento della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-30;424#art-2