Art. 1

In vigore dal 22 nov 1907
Sulla proposta del ministro delle finanze: N. CCCCXXXI (Dato a Racconigi, il 23 settembre 1907), col quale è data facoltà al comune di Magliano Sabino, di applicare nel 1907 la tassa sul bestiame col limite massimo stabilito nella tariffa.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-09-23;431#art-1

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