Art. 1
In vigore dal 10 ott 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 16 della legge 7 marzo 1907, n. 62, sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa;
Visto il Nostro decreto, di pari data, che approva il testo unico delle leggi relative alle attribuzioni della Giunta provinciale amministrativa, in sede giurisdizionale;
Udito il Consiglio di Stato in adunanza generale;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
È approvato il regolamento per la segreteria della Giunta provinciale amministrativa sugli affari giurisdizionali, annesso al presente decreto, visto, d'ordine Nostro, dal ministro proponente.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Sant'Anna di Valdieri, addì 17 agosto 1907.
VITTORIO EMANUELE
Giolitti.
Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;644#art-1