Testo unicoTitolo II

Art. 19

Abrogato

Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 9.

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-17;639#art-tu-19

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Legge 7 marzo 1907, n. 62, art. 9. (Art. 19 Col quale viene riunito in testo unico la disposizione della legge sulla riforma degli Istituti per la giustizia amministrativa.) — Testo vigente | Portale Normativo