Testo unicoCapo III

Art. 8

Abrogato

Art. 8 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 - art. 6 della legge 26 giugno 1902, n. 272 - R. decreto 28 dicembre 1902, n. 587.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-8

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