Testo unico›Capo IX
Art. 43
AbrogatoArt. 17 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849.
In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-43