Testo unicoTitolo ICapo I

Art. 2

Abrogato

Art. 2 legge 22 dicembre 1888, n. 5849 - art. 6 legge 26 giugno 1902, n. 272 - R. decreto 16 novembre 1902, n. 463.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-2

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