Testo unicoSez. III

Art. 155

Abrogato

Art. 54 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, e Art. 20 del regio decreto 27 luglio 1905, n. 348.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-155

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