Testo unicoSez. II

Art. 122

Abrogato

Art. 6 della legge 19 luglio 1894, n. 356.

In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-122

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Art. 6 della legge 19 luglio 1894, n. 356. (Art. 122 Che approva l'unito testo unico delle leggi sanitarie.) — Testo vigente | Portale Normativo