Testo unico›Titolo V›Capo I›Sez. I
Art. 114
AbrogatoArt. 42 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849 e art. 16 della legge 25 febbraio 1904, n. 57.
In vigore dal 9 mag 2025
Testo unico-
PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 7 APRILE 2025, N. 56
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-08-01;636#art-tu-114