Art. 1
In vigore dal 9 ago 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l' del regolamento per l'esenzione del testo unico del Codice per la marina mercantile approvato con R. decreto 20 novembre 1879, n. 5166 (serie 2ª) e l'annessavi tabella n. 1;
Visto il R. decreto 27 novembre 1904, n. 661, circa il conferimento dei posti d'incaricato e di delegato di porto;
Riconosciuta la convenienza di apportare alcune variazioni alla circoscrizione marittima per le avvenute modificazioni nel movimento della navigazione e del commercio in alcuni scali del Regno;
Udito il parere del Consiglio superiore della marina mercantile;
Sulla proposta del Nostro ministro della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È soppressa la delegazione di porto di Nisida, ed è contemporaneamente instituito un ufficio di porto locale di 1ª categoria ai Bagnoli (compartimento marittimo di Napoli) con la denominazione di ufficio di porti di Bagnoli.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-23;516#art-1