Art. 1

In vigore dal 16 ago 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 30 luglio 1888, n. 5629, col quale il porto di Milazzo fu classificato in 1ª categoria nei riguardi della sicurezza della navigazione, ed in 3ª classe della 2ª categoria nei riguardi del commercio; Vista la deliberazione 29 aprile 1904 in base alla quale la Deputazione provinciale di Messina ha fatto istanza per ottenere che il detto porto sia promosso dalla 3ª alla 2ª classe della 2ª categoria; Visto l'elenco degli enti interessati al porto di Milazzo, redatto in data 4 febbraio 1906 dall'Ufficio genio civile di Messina, nel quale elenco sono iscritti, oltre la provincia di Messina, 22 Comuni della Provincia stessa; Ritenuto, in base alle deliberazioni prese dai detti enti, che sedici Comuni hanno accettato l'elenco, mentre gli altri, non avendo preso alcuna deliberazione, si reputano assenzienti a norma di legge, ad eccezione del solo comune di Roccavaldina, che si oppose, ma senza addurre alcuna ragione; Uditi i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Visti la legge 2 aprile 1885 n. 3095 (T. U.) ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713; Ritenuto che per il porto suddetto concorrono ambedue i requisiti prescritti dall'art. 2 della citata legge per la iscrizione alla 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Ferma restando la sua classificazione in 1ª categoria per quanto riguarda la sicurezza della navigazione, il porto di Milazzo è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie, della 2ª categoria nei riguardi del commercio ed è approvato l'elenco 4 febbraio 1906, vistato d'ordine Nostro dal ministro proponente, degli enti interessati nelle spese per il porto anzidetto con la rispettiva aliquota di contributo nell'elenco medesimo indicata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. Gianturco. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-20;550#art-1

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Art. 1 Che promuove il porto di Milazzo dalla 3ª alla 2ª classe 2ª serie della 2ª categoria nei riguardi del commercio. — Testo vigente | Portale Normativo