Art. 1

In vigore dal 28 lug 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 13 marzo 1902, registrato dalla Corte dei conti il 7 aprile successivo, reg. 2, fog. 186, col quale venne respinta la domanda 5 ottobre 1899 del comune di Trani pel passaggio di quel porto dalla 4ª alla 3ª classe della 2ª categoria; Vista la nuova istanza 19 agosto 1902 del comune di Trani, con cui si insiste nel chiedere l'invocato passaggio di classe; Visto l'elenco degli enti interessati, redatto dall'Ufficio del genio civile di Bari in data 13 agosto 1906; Viste le favorevoli deliberazioni 1º settembre 1906 del Consiglio comunale di Trani e 19 ottobre 1906 del R. commissario per l'Amministrazione straordinaria del comune di Corato, approvata quest'ultima dalla Giunta provinciale amministrativa di Bari, addì 20 novembre 1906 nonché quella 7 maggio 1907 della Deputazione provinciale di Bari; Vista la contraria deliberazione 22 novembre 1906 del Consiglio comunale di Andria, che si ravvisa inattendibile risultando dall'istruttoria compiuta essere il Comune stesso nella zona di inferenza commerciale dell'approdo anzidetto; Sentiti i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore della marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Visto il testo unico di legge sui porti, spiaggie e fari, 2 aprile 1885, n. 3095, ed il relativo regolamento 29 settembre 1904, n. 713; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Trani è promosso dalla 4ª alla 3ª classe della 2ª categoria, ed è approvato l'elenco 13 agosto 1906, vistato d'ordine Nostro dal ministro proponente, degli enti interessati nelle spese per il porto anzidetto con la rispettiva aliquota di contributo nell'elenco medesimo indicata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 20 giugno 1907. VITTORIO EMANUELE. Gianturco. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-06-20;441#art-1

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