Art. 1
In vigore dal 7 lug 1907
Sulla proposta del ministro dell'interno:
N. CCXV (Dato a Roma, il 30 maggio 1907), col quale si provvede alla delimitazione dei confini ed al riparto delle attività e passività fra i comuni di Portolongone e Capoliveri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-30;215#art-1