Art. 1
In vigore dal 23 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 11 della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari della marina;
Abbiamo decretato e decretiamo:
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È dichiarata opera di pubblica utilità la stradella di accesso al semaforo di Massalubrense.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-23;199#art-1