Art. 23

In vigore dal 11 lug 1907
Nel caso di scioglimento previsto dall'articolo precedente, si provvederà alla destinazione di quanto appartiene alla scuola soppressa, a vantaggio di altro istituto scolastico di indole affine, previo accordo tra i vari enti contribuenti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-23

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