Art. 2

In vigore dal 11 lug 1907
La scuola dipende dal Ministero di agricoltura, industria e commercio. Al mantenimento di essa concorrono: Il Ministero con annue lire 16,000; La provincia di Milano con annue lire 3,000; Il comune di Milano con annue lire 18,000 - de1le quali lire 3,000 in denaro e lire 15,000, quale valore attribuito all'uso dei locali arredati, al riscaldamento, all'illuminazione e alla prestazione del personale di servizio. La camera di commercio di Milano con annue lire 3,000. I contributi predetti continueranno ad essere pagati proporzionalmente dai singoli enti, in caso di scioglimento della scuola, nella misura e per il tempo necessario per soddisfare agli obblighi derivanti dalla gestione e dal funzionamento della scuola stessa. Sono pure destinati al mantenimento della scuola proventi delle tasse scolastiche, come pure gli assegni che fossero concessi da altri enti o da privati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-05-16;213#art-2

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