Art. 1

In vigore dal 19 giu 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto il R. decreto 3 giugno 1888, n. 5477, con cui il porto di Terranova di Sicilia fu classificato nella 3ª classe della 2ª categoria; Vista l'istanza 1° giugno 1903 del sindaco stesso intesa ad ottenere il passaggio di quell'approdo dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria; Visto l'elenco degli enti interessati, redatto dall'Ufficio del genio civile di Caltanissetta in data 19 agosto 1905; Viste le favorevoli deliberazioni 19 ottobre e 3 dicembre 1905 dei Consigli comunali di Aidone e di Pietraperzia, nonché quella 29 aprile 1906 della Deputazione provinciale di Caltanissetta; Viste le contrarie deliberazioni 15 ottobre, 10 e 23 dicembre 1905 e 13 gennaio 1906 dei Consigli comunali di Barrafranca, di San Cono, di Mirabella Imbaccari e di San Michele di Ganzeria; nonché quella egualmente contraria della Deputazione provinciale di Catania emessa in data 8 gennaio 1906; Ritenuto che non avendo gli altri Comuni interessati presa alcuna deliberazione, essi devono ritenersi assenzienti, a termini dell'art. 10 del testo unico della legge sui porti, spiaggie e fari 2 aprile 1885, n. 3095; Che circa le opposizioni mosse dagli enti sunnominati, giusta quanto ha dimostrato, riferendosi a dati di fatto, l'Ufficio del genio civile di Caltanissetta con relazione 16 luglio 1906, esse devono ritenersi infondate; Sentiti i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato; Visto il citato testo unico di legge ed il relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato pei lavori pubblici; Abbiamo decretato e decretiamo: Il porto di Terranova di Sicilia è promosso dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria ed è approvato l'elenco 19 agosto 1905, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, degli enti interessati nelle spese per il porto anzidetto con la rispettiva aliquota di contributo nell'elenco medesimo indicata. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. Gianturco. Visto, Il guardasigilli: Orlando.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;261#art-1

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Art. 1 Che promuove dalla 3ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria, il porto di Terranova di Sicilia. — Testo vigente | Portale Normativo