Art. 3

In vigore dal 16 mag 1911
Il predetto Collegio sarà costituito da 10 probiviri, dei quali 5 eletti dagli industriali e 5 dagli operai. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 19 aprile 1907. VITTORIO EMANUELE. ORLANDO. F. COCCO-ORTU. Visto, Il guardasigilli: ORLANDO.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 26 marzo 1911, n. 347, ha disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Il numero dei componenti il Collegio di probiviri per le industrie edilizie, con sede in Gallarate, e' portato a sedici (otto industriali e otto operai) invece di dieci, come fu stabilito col R. decreto 19 aprile 1907, n. CLXXIV".

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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-04-19;174#art-3

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