Art. 1
In vigore dal 30 apr 1907
Sulla proposta del ministro delle finanze:
N. LXXXVI (Dato a Roma, il 24 marzo 1907), col quale è data facoltà al comune di Scheggia Pascelupo, di applicare, nell'anno 1907, la tassa sul bestiame in base alla tariffa deliberata nell'adunanza consiliare del 2 settembre 1906.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-24;86#art-1