Art. 1

In vigore dal 16 mag 1907
Sulla proposta del ministro delle finanze: N. CII (Dato a Roma, il 24 marzo 1907), col quale: Il comune di Vigevano in provincia di Pavia è autorizzato a riscuotere i seguenti dazi propri: 1. Cristalli e vetri d'ogni specie, esclusi quelli tariffati a parte ed escluse le bottiglie di vetro ordinario nero o verde ed i fiaschi, quintale L. 1. 2. Cristalli in lastre, porcellane, vetro molato, ed altrimenti lavorato, luci da specchio, quintale L. 2. 3. Amido, quintale L. 3. 4. Carta da scrivere e da stampa, bianca o colorata, libri in bianco, rigati o non, con o senza intestazione, quintale L. 2. 5. Carta per imballaggio, involucri, carta da bachi, cartoni d'ogni specie, compresa la carta usata anche stampata, quintale L. 1. 6. Registri legati, quintale L. 4. ANNOTAZIONE. - Sono esenti da dazio gli oggetti destinati esclusivamente in servizio dell'amministrazione governativa dei telegrafi, come apparecchi, bicchieri e reomotori per pile, la carta a striscie per gli uffici telegrafici, la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle amministrazioni governative.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-03-24;102#art-1

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Art. 1 Autorizzazione a riscuotere dazi. — Testo vigente | Portale Normativo