Art. 1

In vigore dal 28 mar 1907
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduto lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione pubblica, per l'esercizio finanziario 1906-907, approvato con la legge del 20 dicembre 1906, n. 624; Veduto il R. decreto 8 maggio 1892, n. CDXXIX (parte supplementare); Veduto che alla spesa dei salari del personale di servizio del R. Istituto per i sordo-muti in Milano, fu provveduto inscrivendo la somma di lire tremila al capitolo 154 del bilancio passivo della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1906-907, in aumento dell'assegno fisso stanziato per detto istituto; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione; Abbiamo decretato e decretiamo: Al ruolo organico del personale del R. Istituto per i sordo-muti in Milano, annesso al R. decreto 8 maggio 1892, n. CDXXIX (parte supplementare), è sostituito l'altro qui unito, che non comprende le spese suddette dei salari, e che sarà firmato, d'ordine Nostro, dal predetto ministro. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 3 febbraio 1907. VITTORIO EMANUELE. GIOLITTI. RAVA. Visto, Il guardasigilli: GALLO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1907-02-03;41#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo