Art. 1

In vigore dal 14 mar 1907
Sulla proposta del ministro della guerra: N. XXXI (Dato a Roma, il 31 gennaio 1907), col quale si impongono le servitù militari attorno le opere di Cima di Campo in Val Brenta.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-01-31;31#art-1

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