Art. 1
In vigore dal 23 mar 1907
Sulla proposta del ministro della guerra:
N. XXXV (Dato a Roma, il 6 gennaio 1907), col quale si radiano dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-01-06;35#art-1