Art. 1

In vigore dal 23 mar 1907
Sulla proposta del ministro della guerra: N. XXXV (Dato a Roma, il 6 gennaio 1907), col quale si radiano dal novero delle fortificazioni dello Stato talune opere della piazza di Genova.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1907-01-06;35#art-1

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Art. 1 Radiazione di opere di fortificazione. — Testo vigente | Portale Normativo