Art. 1
In vigore dal 8 feb 1907
Sulla proposta del ministro delle finanze:
N. I (Dato a Roma, il 3 gennaio 1907), col quale si annulla parzialmente la deliberazione 2 maggio 1902 del Consiglio comunale di Frattamaggiore, nella parte relativa all'imposizione dei dazi comunali sulle seguenti voci:
Formaggi; (svizzero, d'Olanda, gorgonzola, parmigiano, provoloni, provole, caciocavallo, romano, di Puglia, di Sicilia e di qualunque altra specie, eccetto quello di Sardegna), col dazio di L. 15 a quintale.
Formaggio di Sardegna, col dazio di L. 5 a quintale.
Latticini in genere, col dazio di L. 10 a quintale.
Ricotta fresca, secca e salata, col dazio di L. 5 a quintale.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1907-01-03;1#art-1