Testo unicoTitolo SECONDO

Art. 48

Abrogato

(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 53; legge 15 giugno 1893, n.294, art. 1).

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522#art-tu-48

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(Legge 5 luglio 1882, n. 874, art. 53; legge 15 giugno 1893, n.294, art. 1). (Art. 48 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo Reale del genio civile.) — Testo vigente | Portale Normativo