Art. 1

In vigore dal 6 ott 1906
Sulla proposta del ministro delle finanze: N. CCCXXIX (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 28 agosto 1906), col quale si determina il numero e l'ampiezza delle zone di servitù militari da applicarsi alle proprietà fondiarie adiacenti alla polveriera di Sonico in Valcamonica.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-28;329#art-1

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