Art. 1

In vigore dal 6 ott 1906
Sulla proposta del ministro delle finanze: N. CCCXXVII (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 21 agosto 1906) col quale si esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-21;327#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Esonero di zone di servitu' militari. — Testo vigente | Portale Normativo