Art. 1
In vigore dal 6 ott 1906
Sulla proposta del ministro delle finanze:
N. CCCXXVII (Dato a Sant'Anna di Valdieri, il 21 agosto 1906) col quale si esonera dal vincolo delle servitù militari le proprietà fondiarie adiacenti al già magazzino per munizioni da guerra in Lodi.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-21;327#art-1