Art. 1
In vigore dal 1 set 1906
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Messaggio in data del 6 agosto 1906, col quale l' Ufficio di presidenza della Camera dei deputati notificò essere vacante il Collegio elettorale di Milano 2°;
Veduto l'articolo 80 del testo unico della legge elettorale politica, approvato con R. decreto 28 marzo 1895, n. 83;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Collegio elettorale di Milano 2° è convocato pel giorno 2 settembre 1906, affinché proceda alla elezione del proprio deputato.
Occorrendo una seconda votazione, essa avrà luogo il giorno 9 successivo.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Cogne, addì 9 agosto 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-08-09;439#art-1