Art. 1

In vigore dal 2 set 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Vista il nostro decreto 11 giugno 1903, n. 292, col quale furono approvati gli elenchi delle quote di concorso a carico dello Stato, concesse ai Comuni indicati negli elenchi medesimi, per l'abolizione totale del dazio sui farinacei; Ritenuto che, in virtù della legge 11 luglio 1904, n. 389, del comune di Montesilvano (provincia di Teramo) fu staccata la frazione Cappelle, e costituita in Comune autonomo, colla medesima denominazione; Vista la relazione della Commissione centrale, che ha determinato le variazioni da apportarsi alla quota di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei, accordata al comune di Montesilvano, in relazione alla suddetta modificazione nella circoscrizione territoriale; Veduto l'art. 8 del regolamento 9 marzo 1902, n. 90; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Abbiamo decretato e decretiamo: La somma annuale compresa, a favore del comune di Montesilvano, nell'elenco relativo ai comuni della provincia di Teramo, annesso al sopracitato Nostro decreto dell'11 giugno 1903, è ripartita fra i due Comuni suindicati, nella misura seguente: Comune di Montesilvano, L. 600.62. Comune di Cappelle, L. 251.12. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Racconigi, addì 22 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-22;436#art-1

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Art. 1 Variazioni da apportarsi alla quota di concorso per l'abolizione del dazio sui farinacei accordata al comune di Montesilvano (Teramo). — Testo vigente | Portale Normativo