Art. 1
In vigore dal 31 ago 1906
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563;
Visto il R. decreto 2 febbraio 1905, n. 189;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;
Sentito il parere del Consiglio tecnico dei tabacchi;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Alla tariffa delle spagnolette estere inserita nella tabella di cui al R. decreto 2 febbraio 1905, n. 189, è sostituita la seguente:
---------------------------+---------------------------------------
¦ Prezzo di vendita
¦ per chilogramma convenzionale
¦ di 1000 pezzi
+--------------------+------------------
¦ ai rivenditori ¦ al pubblico
+--------------------+------------------
Spagnolette da cent. 12 ¦ 112,50 ¦ 120,--
Id. da cent. 10 ¦ 93,50 ¦ 100,--
Id. da cent. 9 ¦ 84,-- ¦ 90,--
Id. da cent. 8 ¦ 74,50 ¦ 80,--
Id. da cent. 7 ¦ 65,-- ¦ 90,--
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 5 luglio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
Giolitti.
Massimini.
Visto, Il guardasigilli: Gallo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-05;429#art-1