Art. 1

In vigore dal 31 ago 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 2 della legge 21 aprile 1862, n. 563; Visto il R. decreto 2 febbraio 1905, n. 189; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze; Sentito il parere del Consiglio tecnico dei tabacchi; Sentito il Consiglio dei ministri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Alla tariffa delle spagnolette estere inserita nella tabella di cui al R. decreto 2 febbraio 1905, n. 189, è sostituita la seguente: ---------------------------+--------------------------------------- ¦ Prezzo di vendita ¦ per chilogramma convenzionale ¦ di 1000 pezzi +--------------------+------------------ ¦ ai rivenditori ¦ al pubblico +--------------------+------------------ Spagnolette da cent. 12 ¦ 112,50 ¦ 120,-- Id. da cent. 10 ¦ 93,50 ¦ 100,-- Id. da cent. 9 ¦ 84,-- ¦ 90,-- Id. da cent. 8 ¦ 74,50 ¦ 80,-- Id. da cent. 7 ¦ 65,-- ¦ 90,-- Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 5 luglio 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Massimini. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-07-05;429#art-1

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Art. 1 Sostituzione della tabella riguardante la tariffa delle spagnolette estere. — Testo vigente | Portale Normativo