Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-17;295#art-1

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Art. 1 Proroga a tutto il 31 dicembre 1906 agli agenti del personale ferroviario per la rappresentanza delle Reti Mediterranea, Adriatica e Sicula presso i Comitati amministratori delle Casse pensioni e dei Consorzi di mutuo soccorso. — Testo vigente | Portale Normativo