Art. 4

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-14;297#art-4

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Art. 4 Sostituzione delle disposizioni stabilite dal R. decreto 26 settembre 1904, n. 548, riguardante l'ufficio d'ispezione degli Istituti di credito e di previdenza. — Testo vigente | Portale Normativo