Art. 1

In vigore dal 18 lug 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D' ITALIA Visto l'art. V dello Statuto fondamentale del Regno; Udito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Presidente del Nostro Consiglio dei ministri, ministro segretario di Stato per l'interno, di concerto coi Nostri ministri Segretari di Stato per gli affari esteri, per le finanze, pei lavori pubblici e per le poste e telegrafi. Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data alle convenzioni stipulate fra l'Italia e la Svizzera il 18 gennaio 1906 per regolare il servizio telegrafico-telefonico e quello di polizia alla stazione internazionale di Domodossola ed a quelle stipulate fra gli stessi due Stati il 24 marzo 1906 per regolare i servizi sanitario, postale e doganale alla medesima stazione e sul tronco ferroviario Briga-Domodossola, convenzioni le cui ratifiche furono scambiate a Roma il 25 maggio 1906. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 7 giugno 1906. VITTORIO EMANUELE. Giolitti. Tittoni. Majorana. Gianturco. Schanzer. Visto, Il guardasigilli: Gallo.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-06-07;253#art-1

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