Art. 1

In vigore dal 2 ago 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Visto l'art. 5 dello Statuto fondamentale del Regno; Sentito il Consiglio dei ministri; Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per gli affari esteri; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Piena ed intera esecuzione è data all'accordo generale d'arbitrato fra l'Italia e la Danimarca, firmato a Roma li 16 dicembre 1905 e le cui ratifiche furono ivi scambiate li 22 maggio 1906. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1906. VITTORIO EMANUELE. Guicciardini. Sonnino. Visto, Il guardasigilli: Sacchi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-05-27;316#art-1

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Art. 1 Esecuzione piena ed intera data all'accordo generale d'arbitrato fra l'Italia e la Danimarca. — Testo vigente | Portale Normativo