Art. 2

In vigore dal 10 lug 1906
Esso sarà formato dalle raccolte di antichità che lo Stato ivi possiede, e dagli oggetti provenienti da doni, da acquisti e dagli scavi che il Governo eseguirà a proprie spese nella provincia di Ancona. Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 27 maggio 1906. VITTORIO EMANUELE. P. Boselli. Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-05-27;244#art-2

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Art. 2 Istituzione in Ancona di un R. Museo archeologico nazionale delle Marche. — Testo vigente | Portale Normativo