Art. 2
In vigore dal 10 lug 1906
Esso sarà formato dalle raccolte di antichità che lo Stato ivi possiede, e dagli oggetti provenienti da doni, da acquisti e dagli scavi che il Governo eseguirà a proprie spese nella provincia di Ancona.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 27 maggio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
P. Boselli.
Visto, Il guardasigilli: E. Sacchi.
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