Art. 1
In vigore dal 8 ago 1906
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduta la legge 6 giugno 1885, n. 3141;
Udito il Consiglio per l'istruzione agraria in ordine al titolo da rilasciare al termine degli studi a coloro che abbiano regolarmente frequentato i corsi superiori quadriennali delle scuole speciali di viticoltura ed enologia e superati i relativi esami;
Sulla proposta del ministro di agricoltura, industria e commercio;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Agli allievi ordinari dei corsi superiori quadriennali delle scuole speciali di viticoltura ed enologia, sarà conferito al termine degli studi, agli effetti dell'esercizio professionale, il diploma di enotecnico.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti dei Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
E. PANTANO.
Visto, Il guardasigilli: E. SACCHI.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-05-06;238#art-1