Art. 1

In vigore dal 5 mag 1906
VITTORIO EMANUELE III per grazia di Dio e per volontà della Nazione RE D'ITALIA Veduta la legge 15 giugno 1893, n. 295 sui collegi di probi-viri; Veduto il regolamento per l'esecuzione della legge stessa, approvato con R. decreto 26 aprile 1894, n. 179; Veduto il R. decreto 7 aprile 1904, n. CLXXVIII, col quale venne istituito in Bari un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche; Sulla proposta del Nostro ministro per l'agricoltura, l'industria e il commercio; Abbiamo decretato e decretiamo: Articolo unico. Le sezioni elettorali del collegio di probi-viri istituito in Bari per le industrie metallurgiche e meccaniche sono determinate come segue: Parte di provvedimento in formato grafico Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 4 marzo 1906. VITTORIO EMANUELE. E. PANTANO. Visto, il guardasigilli: E. SACCHI.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-03-04;71#art-1

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Art. 1 Che istituisce in Bari un collegio di probiviri per le industrie metallurgiche e meccaniche. — Testo vigente | Portale Normativo