Art. 1
In vigore dal 20 mar 1906
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Viste le istanze 1° aprile 1900, con cui il sindaco di Piombino ha chiesto che Porto Vecchio di Piombino sia promosso dalla 4ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria, nei riguardi commerciali, e 11 gennaio 1903, con cui ha domandato che il porto stesso sia iscritto in pari tempo in 1ª categoria, nei riguardi della navigazione e nell'interesse della difesa dello Stato;
Visto l'elenco degli enti interessati nelle spese del porto anzidetto, redatto dall'ufficio del genio civile di Livorno, in data 16 agosto 1904;
Sentiti i pareri del Consiglio dell'industria e del commercio, del Consiglio superiore di marina, del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del Consiglio provinciale di Pisa, del Consiglio comunale di Piombino, nonché del Consiglio di Stato;
Ritenuto che dall'istruttoria compiuta a norma dell'art. 3 della legge organica sui porti, spiaggia e fari, 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) e 8 e 9 del regolamento 26 settembre 1904, n. 713, è risultato che concorrono tutti i requisiti per l'invocato passaggio di classe, ma non per quello di categoria;
Vista la legge 2 aprile 1885, n. 3095 (testo unico) pei porti, spiaggie e fari e relativo regolamento 26 settembre 1904, n. 713;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Il Porto Vecchio di Piombino è promosso dalla 4ª alla 2ª classe, 2ª serie della 2ª categoria, ed è approvato l'elenco 16 agosto 1904, vistato, d'ordine Nostro, dal ministro proponente, con cui la provincia di Pisa ed il comune di Piombino sono chiamati a contribuire nelle spese del porto anzidetto.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d' Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 1906.
VITTORIO EMANUELE.
TEDESCO.
Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1906-01-25;44#art-1