Art. 1
In vigore dal 2 feb 1906
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduto il Nostro decreto 23 febbraio 1902, n. 83, che approva l'assegnazione e la distribuzione delle cattedre di ruolo negli istituti tecnici e nautici;
Vedute le modificazioni apportatevi con i Nostri decreti 23 febbraio 1902, n. 91, 27 novembre 1902, n. 526, 13 luglio 1905, n. 509;
Veduto il Nostro decreto 18 settembre 1905, con cui si è istituito in Caltanissetta dal 1° ottobre 1905 un istituto tecnico composto delle sezioni di commercio e ragioneria, agrimensura, agronomia e fisico-matematica, aggiungendosi alla tabella A annessa alla legge 12 luglio 1900, n. 259, i posti relativi al personale dirigente ed insegnante dell'istituto medesimo;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato e decretiamo:
Articolo unico.
Ai ruoli organici degli istituti tecnici e nautici attualmente in vigore, sono aggiunte dal 1° ottobre 1905 per l'istituto tecnico di Caltanissetta le cattedre seguenti:
lettere italiane,
lingua francese,
lingua inglese,
storia e geografia,
matematica,
disegno,
fisica,
chimica,
storia naturale,
agraria, computisteria agraria ed estimo,
costruzioni, disegno relativo e geometria descrittiva,
topografia e disegno topografico,
computisteria e ragioneria,
diritto e legislazione rurale,
economia politica, statistica e scienza della finanza.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 21 dicembre 1905.
VITTORIO EMANUELE.
L. BIANCHI.
Visto, Il guardasigilli: C. FINOCCHIARO-APRILE.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-12-21;418#art-1