Art. 2
In vigore dal 15 dic 1905
Nessuna modificazione sarà portata in attuazione del presente Nostro decreto alle tabelle C e D, approvate con la legge 22 gennaio 1905, n. 38, nè al ruolo degli insegnanti di ginnastica, approvato col R. decreto 9 settembre 1889, n. 65.
Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Racconigi, addì 28 settembre 1905.
VITTORIO EMANUELE.
A. Fortis.
L. Bianchi.
Visto, Il guardasigilli: C. Finocchiaro-Aprile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-28;358#art-2