Art. 1

Abrogato
In vigore dal 16 dic 2010
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-09-18;501#art-1

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Art. 1 Che eleva il limite stabilito dal R. decreto 21 dicembre 1902, n. 527, pel fondo di scorta in biglietti di propria pubblicazione per ciascuno Istituto d'emissione. — Testo vigente | Portale Normativo