Art. 1
In vigore dal 12 ott 1905
VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA
Veduti i decreti-legge del R. commissario straordinario per l'Umbria, 29 ottobre 1860, n. 99 (serie 80), con cui fu ordinata l'istituzione di un liceo in ciascuna delle quattro provincie dell'Umbria, e 10 novembre 1860, n. 156 (serie 131), che istituì in Perugia un liceo di seconda classe;
Veduto il R. decreto 10 febbraio 1861, n. 4649 con cui, mantenuto il liceo in Spoleto, fu invece assegnata alla città di Perugia l'annua somma di L. 16,438.67 a titolo di annuo sussidio, a condizione che la applicasse a beneficio della pubblica istruzione, interpretandosi l'art. 199 della legge 13 novembre 1859 nel senso che possa esservi più di un liceo governativo solo in quelle provincie la cui popolazione è superiore al mezzo milione di abitanti;
Visto che la popolazione legale della provincia di Perugia, secondo l'ultimo censimento, ascende a 675,352 abitanti e che il R. liceo di Rieti fu istituito con il R. decreto 25 luglio 1887, n. 4992 (serie 3ª) in seguito a convenzione che esonerava lo Stato da ogni aggravio per il mantenimento del detto Istituto;
Riconosciuto l'obbligo del Nostro Governo di restituire alla città di Perugia il beneficio concessole con il decreto-legge 10 novembre 1860, n. 156 (serie 131); l'efficacia del quale potè essere sospesa dal sovrano decreto 10 febbraio 1861, n. 4649, ma non estinta, mentre la legge 16 luglio 1904, n. 397, si riferisce alla regificazione ed istituzione di scuole secondarie non obbligatorie per legge;
Veduta la legge 29 giugno 1905, n. 283 che approva il bilancio passivo per l'esercizio finanziario 1905-906 pel Ministero della pubblica istruzione;
Sentito il Consiglio dei ministri;
Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la pubblica istruzione;
Abbiamo decretato o decretiamo:
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Dal 1° ottobre 1905 il liceo ginnasiale pareggiato di Perugia è convertito in governativo cessando contemporaneamente per questo Comune il diritto al sussidio annuo di L. 16,438.67, a carico del bilancio della pubblica istruzione.
Il comune di Perugia, restando a carico dello Stato le spese relative al personale dirigente, insegnante e di servizio, nonché al materiale scientifico, provvederà ai locali, all'arredamento dei medesimi e a quanto altro sia necessario per il buon andamento del detto Istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-08-31;271#art-1