Testo unicoTitolo XII

Art. 75

Abrogato

art. 2, 2° alinea, della legge 17 luglio 1890 e art. 1, 2° alinea, della legge 6 maggio 1891.

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646#art-tu-75

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art. 2, 2° alinea, della legge 17 luglio 1890 e art. 1, 2° alinea, della legge 6 maggio 1891. (Art. 75 Che approva l'annesso testo unico delle leggi sul credito fondiario.) — Testo vigente | Portale Normativo