Testo unico›Titolo XII
Art. 75
Abrogatoart. 2, 2° alinea, della legge 17 luglio 1890 e art. 1, 2° alinea, della legge 6 maggio 1891.
In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO
CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646#art-tu-75