Testo unicoTitolo I

Art. 3

Abrogato

Art. 20, parte 1ª, della legge 17 luglio 1890 - Art. 2 della legge 6 maggio 1891.

In vigore dal 22 dic 2008
Testo unico- PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133

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urn:nir:stato:regio.decreto:1905-07-16;646#art-tu-3

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