Art. 1

In vigore dal 9 ago 1905
Sulla proposta del ministro dell'interno: N. CLXXXIII (Dato a Roma, il 25 giugno 1905), col quale si unisce in un solo e con la denominazione di Dolianova i due comuni di San Pantaleo e Sicci San Biagio.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1905-06-25;183#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 1 Riflettente la unione dei due Comuni di San Pantaleo e Sicci San Biagio in uno solo. — Testo vigente | Portale Normativo